(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 8
                         del 16 aprile 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                      IL COMMISSARIO DI GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
  La  presente  legge adegua l'ordinamento dell'amministrazione della
Regione  Molise  al  principi  espressi  nel  decreto  legislativo  3
febbraio  1993,  n.  29  e  sue  successive modificazioni, recante la
razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche
e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego.  Essa
persegue i fini di:
   a)  attivare  un  processo  di  accrescimento  dell'efficienza del
sistema organizzativo regionale;
   b) stabilire le condizioni per  l'economicita',  la  speditezza  e
l'incisivita' di intervento dell'azione amministrativa;
   c)  razionalizzare  la  spesa per il personale ed il funzionamento
dell'amministrazione;
   d) promuovere una  cultura  del  servizio  fondata  sull'autonomia
responsabile dei pubblici dipendenti e sulla preminenza dei diritti e
delle esigenze dei cittadini;
   e)  integrare  la  disciplina  del pubblico impiego con quella del
lavoro privato;
   f) favorire - anche tramite la presenza  dell'amministrazione  sul
territorio delle provincie e nel rispetto della legge 31 gennaio 1994
n.  97  -  la maggiore rispondenza dell'azione amministrativa e della
programmazione regionale alle istanze ed alle potenzialita' locali.
  2.  Il  perseguimento  dei  fini  di  cui   al   comma   1   dovra'
necessariamente  integrarsi  con  un  organico ed esaustivo programma
concernente la delega e l'attribuzione delle funzioni  amministrative
regionali alle Province, ai Comuni ed agli altri Enti Locali.
  Alla definizione di tale programma la Regione provvedera' con legge
entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.